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Art. 39

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. L’ASRE acquisisce la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni.
  2. L’ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 19581.
  3. Il Consiglio federale:
    1. determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse;
    2. approva l’elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi;
    3. approva il bilancio d’apertura dell’ASRE;
    4. prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento.

Footnotes

  1. [RU 1959 385, 1973 1022, 1978 1985, 1981 56, 1992 288all. n. 63, 1996 2444]

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