946.202.1OBDIFederal Council Ordinance1 lug 2016Fonte originale
Le autorizzazionigenerali d’esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche.
La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni:
alla LBDI;
alla legge federale del 13 dicembre 19961sul materiale bellico;
alla LArm;
2 alla legge federale del 25 marzo 19773sugli esplosivi;
alla legge federale del 21 marzo 20034sull’energia nucleare; oppure
alla legge federale del 25 giugno 19825sulle misure economiche esterne.