946.202.1OBDIFederal Council Ordinance1 lug 2016Fonte originale
La SECO rifiuta il transito qualora sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.
Essa rifiuta altresì il transito dei beni di cui agli allegati 2–5 in assenza di un’autorizzazione d’esportazione dello Stato d’origine o dello Stato che fornisce i beni per lo Stato di destinazione definitivo.
La prova della fornitura giuridicamente conforme deve essere addotta al momento dell’entrata dei beni nel territorio doganale svizzero.
I capoversi 2 e 3 non si applicano:
ai beni destinati a uno Stato elencato nell’allegato 7;
agli agenti di scorta incaricati da uno Stato, in transito in occasione di visite ufficiali annunciate e in possesso di armi da fuoco e delle relative munizioni;
a persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera e che, nei bagagli, portano con sé per uso personale armi di cui all’articolo 4 LArm, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, sempreché queste merci non lascino la zona di transito dell’aeroporto; questo disciplinamento si applica anche ai bagagli spediti in precedenza o in seguito.
L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è parificata al transito.
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