946.202.1OBDIFederal Council Ordinance1 lug 2016Fonte originale
(art. 3 cpv. 1)
Beni soggetti a controlli nazionali delle esportazioni
Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni conformemente alla LArm che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e neppure all’allegato 3 della presente ordinanza. Fanno eccezione, nel commercio non professionale, coltelli e pugnali conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 2 luglio 20081sulle armi.
Esplosivi e polvere esplosiva conformemente alla legge federale del 25 marzo 19772sugli esplosivi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza.