La presente legge stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli.
In particolare, fissa:
principi per l’elaborazione, l’adozione e la modificazione di prescrizioni tecniche;
competenze e compiti del Consiglio federale;
1 prescrizioni per l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere;
diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d’applicazione generale.
Footnotes
Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
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