l’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli
articoli 31biscapoversi 1 e 2 e 64bisdella Costituzione federale1;
in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 20012di emendamento della
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H;
in applicazione dell’Accordo del 22 luglio 19723tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;
in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 19944sugli ostacoli tecnici agli scambi;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19955,6
decreta:
[CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli articoli 54, 95 e 101 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.632.401 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.6 ↩
FF 1995 II 393 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883;FF 2001 4435). ↩
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