l’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli
articoli 31biscapoversi 1 e 2 e 64bisdella Costituzione federale1;
in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 20012di emendamento della
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H;
in applicazione dell’Accordo del 22 luglio 19723tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;
in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 19944sugli ostacoli tecnici agli scambi;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19955,6
decreta: