Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi internazionali riguardanti i settori di cui all’articolo 14.
Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un’indennità per tali compiti.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883;FF 2001 4435). ↩
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