Le prescrizioni tecniche concernenti l’informazione sul prodotto sono elaborate secondo i principi seguenti:
l’informazione sul prodotto è redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera; l’utilizzazione di simboli è permessa se garantisce un’informazione sufficiente;
per le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo, incluse le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, può essere richiesta la redazione in più di una lingua ufficiale svizzera o perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.
Per determinati prodotti, l’informazione sul prodotto può eccezionalmente essere redatta in un’altra lingua, a condizione che tale informazione risulti sufficiente e inequivocabile.
Per i seguenti prodotti importati può essere richiesta l’indicazione di una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera:
prodotti soggetti a omologazione;
sostanze soggette all’obbligo di notifica o sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
prodotti soggetti a un’imposta speciale di consumo.
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