Per quanto l’articolo 4 non esiga una deroga, di regola:
sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della conformità; secondo almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità;
gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto privato, se costituiscono una condizione per l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio, l’impiego o lo smaltimento dei prodotti;
Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della conformità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordinamento delle procedure e delle competenze deve essere garantito.
Per i prodotti soggetti a omologazione già omologati all’estero secondo prescrizioni equivalenti, vanno previste semplificazioni, segnatamente per quanto riguarda la perizia, e applicati emolumenti ridotti.1
Footnotes
Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
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