La Banca nazionale è tenuta a serbare il segreto sui dati raccolti.
Essa pubblica sotto forma di statistiche i dati raccolti. Per garantire la tutela del segreto i dati sono riassunti.
La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere in forma aggregata i dati raccolti alle autorità e organizzazioni di cui all’articolo 14 capoverso 2.
È autorizzata a scambiare i dati raccolti con le competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari.
4bis. La Banca nazionale è autorizzata a comunicare all’Ufficio federale di statistica, a fini statistici e in forma non aggregata, i dati raccolti. A prescindere dall’articolo 39 LPD1, senza il consenso della Banca nazionale l’Ufficio federale di statistica non è autorizzato a trasmettere a terzi i dati ricevuti.2
Per il rimanente, ai dati concernenti le persone fisiche si applicano le disposizioni della LPD.3