I partecipanti al mercato finanziario sono tenuti a fornire su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera e. Essi devono segnatamente informarla:
sulla loro valutazione dell’evoluzione del mercato e identificazione dei fattori di rischio rilevanti;
sulla loro esposizione nei confronti dei fattori di rischio designati dalla Banca nazionale;
sulla loro resistenza a perturbazioni della stabilità del sistema finanziario.
La Banca nazionale informa la FINMA sulle proprie intenzioni di esigere informazioni e documentazione. Essa rinuncia a procurarsi informazioni e documentazione se le informazioni sono altrimenti disponibili o facilmente ottenibili, segnatamente presso la FINMA.
Informa il pertinente partecipante al mercato finanziario:
sullo scopo della richiesta di informazioni;
sul genere e sul volume delle informazioni e della documentazione richieste;
sull’utilizzazione prevista delle informazioni e della documentazione.
Comunica alla FINMA il risultato della sua richiesta di informazioni.
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