La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere alle competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.
Essa può inoltre scambiare con il Dipartimento federale delle finanze informazioninon accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a conservare la stabilità del sistema finanziario.
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