Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 5, la Banca nazionale può collaborare con le banche centrali estere e con la Banca dei regolamenti internazionali (BRI).
La Banca nazionale può trasmettere alle banche centrali estere e alla BRI informazioni non accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario soltanto se:
tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’adempimento di compiti corrispondenti a quelli della Banca nazionale;
è garantita la tutela del segreto.
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