La Banca nazionale emana sotto forma di decisioni impugnabili le decisioni di cui agli articoli 15, 16a , 18, 20, 22 e 23 della presente legge, all’articolo 8 della legge dell’8 novembre 19341sulle banche e agli articoli 23 e 25 LInFi2.3
Le decisioni passate in giudicato che ordinano il pagamento di somme di denaro sono assimilate alle decisioni esecutive ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18894sulla esecuzione e sul fallimento.