Il ricorso contro le decisioni della Banca nazionale è disciplinato dalle disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.1
1bis. La Banca nazionale è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.2
Un’azione al Tribunale federale è ammessa in caso di contestazioni tra la Confederazione e i Cantoni relative alla convezione sulla distribuzione dell’utile secondo l’articolo 31.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445). ↩
Introdotto dall’all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445). ↩
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