Tutte le persone incaricate di effettuarerilevazionisono tenute a trattare in modo confidenziale i dati raccolti. Esse provvedono affinché i dati raccolti siano conservati in un luogo sicuro.
La conservazione delle dichiarazioni delle persone tenute a informare dopo la loro elaborazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 19981sull’archiviazione.