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Commenti: Art. 12 | Omnilex
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OBN · Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Art. 12
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951.131
OBN
Federal Office Ordinance
1 mag 2004
Fonte originale
Solo le banche sono tenute a mantenere riserve minime.
I gruppi di banche che detengono liquidità collettive adempiono l’obbligo di mantenere riserve minime a livello di gruppo.
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