L’obbligo di pubblicità di cui all’articolo 20 capoverso 1 LBN si applica a:
sistemi di pagamento tramite i quali sono regolati pagamenti per importi superiori a 25 miliardi di franchi (lordi) per esercizio commerciale;
depositari centrali;
controparti centrali.
L’obbligo di pubblicità si applica già prima che il sistema di pagamento, il depositario centrale o la controparte centrale inizino la propria attività, tuttavia soltanto qualora si preveda che nell’anno successivo all’inizio dell’attività sia raggiunto l’importo di cui al capoverso 1 lettera a.
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