La Banca nazionale designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all’articolo 22 LInFi1.
La Banca nazionale richiede dall’esercente i dati e i documenti necessari, fissa un termine per il loro inoltro e stabilisce la forma della notifica.
Prima di determinare che un’infrastruttura del mercato finanziario è di rilevanza sistemica e quali dei suoi processi operativi sono di rilevanza sistemica, la Banca nazionale offre all’esercente la possibilità di prendere posizione in merito. Qualora si tratti di un’infrastruttura del mercato finanziario soggetta ad autorizzazione secondo l’articolo 4 LInFi, la Banca nazionale consulta la FINMA.