Per determinare se un sistema di pagamento, un depositario centrale o una controparte centrale è rilevante per la stabilità del sistema finanziario svizzero ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LInFi1, la Banca nazionale considera in particolare:
- le operazioni compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario, segnatamente se si tratta di operazioni di cambio, del mercato monetario, del mercato dei capitali o su derivati, oppure di operazioni funzionali all’attuazione della politica monetaria;
- i volumi e gli importi delle transazioni compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario;
- le valute in cui le operazioni sono compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario;
- il numero, il valore nominale e la valuta di emissione degli strumenti finanziari custoditi o amministrati in modo accentrato dall’infrastruttura;
- i partecipanti dell’infrastruttura;
- i collegamenti dell’infrastruttura con altre infrastrutture del mercato finanziario;
- la possibilità per i partecipanti dell’infrastruttura di ricorrere in tempi brevi a un’altra infrastruttura del mercato finanziario o ad un procedimento alternativo per la compensazione e il regolamento delle operazioni, e i rischi che ciò comporta;
- i rischi di credito e di liquidità connessi con l’operatività dell’infrastruttura del mercato finanziario.