i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni.
L’esercente pubblica informazioni in conformità con le direttive emanate dai competenti organi internazionali.
Footnotes
Abrogata dal n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307). ↩
Abrogata dal n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307). ↩
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