L’esercente assicura un accesso aperto e non discriminatorio ai propri servizi.
L’esercente può limitare l’accesso qualora ciò accresca la sicurezza o l’efficienza dell’infrastruttura del mercato finanziario e tale effetto non possa essere ottenuto con altri mezzi. In particolare, esso può subordinare la partecipazione all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.
Nel caso in cui l’esercente intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la Banca nazionale, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.
L’esercente sorveglia costantemente l’adempimento dei presupposti per la partecipazione.
L’esercente definisce i criteri e la procedura per la sospensione e l’esclusione di partecipanti che non adempiono più i requisiti per la partecipazione.
L’esercente comunica immediatamente al partecipante la sua sospensione o esclusione.
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