L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi di credito mediante procedure e strumenti appropriati.
L’esercente dispone di garanzie di cui all’articolo 28a sufficienti per coprire con un elevato livello di confidenza i rischi di credito correnti e potenziali nei confronti di ogni singolo partecipante. Esso verifica regolarmente l’adempimento di questo requisito.
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