L’esercente accetta a copertura dei rischi unicamente garanzie liquide che presentano un basso rischio di credito e di mercato.
L’esercente valuta le garanzie con prudenza. Esso applica scarti di garanzia («haircut») adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili, e valida gli stessi a intervalli regolari.
L’esercente evita rischi di concentrazione connessi con le garanzie. Al fine di diversificare le garanzie, stabilisce limiti di concentrazione e ne sorveglia il rispetto. L’esercente si assicura inoltre che nessun partecipante fornisca garanzie che subirebbero una forte perdita di valore in caso di sua inadempienza.1
L’esercente si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. Ciò vale in particolare per le garanzie:
custodite all’estero;
emesse da emittenti esteri; o
denominate in valuta estera.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307). ↩
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