su base giornaliera, mediante test retrospettivi, se i margini iniziali richiesti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28c capoverso 1;
su base giornaliera, mediante prove di stress, se i margini iniziali e i contributi al fondo di garanzia richiesti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28b capoverso 3;
su base mensile, il modo in cui variano i margini iniziali al variare delle ipotesi e dei parametri assunti per il loro calcolo;
su base mensile, gli scenari, i modelli, le ipotesi e i parametri sottostanti alle prove di stress;
almeno una volta l’anno, e in modo esaustivo, il modello impiegato per la gestione dei rischi di credito e la sua applicazione.
Qualora le verifiche di cui al capoverso 1 facciano emergere carenze, la controparte centrale adotta le misure opportune affinché siano soddisfatti i requisiti summenzionati.
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