L’esercente fornisce alla Banca nazionale i documenti e le informazioni seguenti:
il rapporto di gestione;
le basi contrattuali;
i principi organizzativi;
i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione;
i rapporti degli organi di revisione interni ed esterni;
informazioni sui partecipanti;
dati concernenti il computo e la gestione di pagamenti e di strumenti finanziari, nonché la custodia accentrata di titoli;
i piani di cui all’articolo 26, per il mantenimento o la cessazione ordinata di processi operativi di rilevanza sistemica, nonché il piano di cui all’articolo 31 capoverso 4, per il reperimento di fondi propri addizionali;
i risultati del controllo dei rischi di cui agli articoli 27–32a e agli articoli 33 e 34;
informazioni sulla disponibilità del sistema di elaborazione dei dati e sulle sue avarie e disfunzioni, ivi comprese le cause e le contromisure adottate (statistiche operative e relazione tecnica);
l’analisi di impatto operativo, la strategia di continuità operativa e i piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoversi 2–4;
i risultati dei test sui piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoverso 5;
in caso di inadempienza di un partecipante, un rapporto sullo svolgimento della procedura di esclusione;
1 un rapporto sull’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo.
L’esercente informa tempestivamente la Banca nazionale in merito a previste modifiche sostanziali concernenti:
i rapporti di proprietà;
gli obiettivi aziendali, la strategia aziendale e i servizi offerti;
la governance aziendale e l’organizzazione ai sensi dell’articolo 22;
il mezzo di pagamento impiegato;
i presupposti per la partecipazione all’infrastruttura del mercato finanziario;
la gestione del rischio, in particolare le procedure e gli strumenti per la gestione dei rischi di credito e di liquidità;
la gestione dei rischi operativi, in particolare la strategia di continuità operativa, nonché i provvedimenti organizzativi e tecnici adottati per conseguire gli obiettivi di sicurezza dell’informazione;
gli accordi con parti terze i cui servizi sono essenziali per il funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario.
L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale in merito a:
importanti vertenze legali;
2 eventi che pregiudicano seriamente il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’informazione di cui all’articolo 32a e degli obiettivi di continuità operativa di cui all’articolo 32b ;
la mancata osservanza dei requisiti posti alla gestione dei rischi di credito e di liquidità di cui agli articoli 28, 28b , 28c , 28d e 29.
L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale, la FINMA e altre autorità di vigilanza competenti in merito alla sospensione o all’esclusione di un partecipante.
D’intesa con l’esercente la Banca nazionale fissa le cadenze, i termini e la forma per la presentazione dei documenti e delle notifiche di cui ai capoversi 1–4.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307). ↩
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