951.26LFiS-COVID-19Emergency Federal Act19 dic 2020Fonte originale
La Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni che concedono fideiussioni per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni concesse secondo l’OFis-COVID-191nonché quelle per la gestione dei crediti ad esse trasferiti e degli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno in relazione ai crediti concessi secondo detta ordinanza.
Le spese amministrative comprendono anche le spese per:
l’onorario del commissario di cui all’articolo 8 capoverso 4;
il ricorso a terzi di cui all’articolo 9;
la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi di cui all’articolo 10.
Se un’organizzazione che concede fideiussioni distribuisce un eventuale avanzo netto ai proprietari, nel corso dell’anno successivo la Confederazione riduce la sua partecipazione alle spese amministrative dell’organizzazione interessata di un importo pari all’avanzo netto distribuito.