La verifica del L-QIF deve essere affidata a una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051sui revisori.
Il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo del L-QIF e di tutte le società immobiliari che gli appartengono devono essere sottoposti alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni2.
La verifica deve essere affidata alla medesima società che ha svolto l’audit per l’istituto cui compete l’amministrazione secondo l’articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1, 2 o 4.
Alla tutela del segreto da parte della società di audit si applica per analogia l’articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.
I costi della verifica sono a carico del L-QIF.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica. Può emanare ulteriori prescrizioni relative alla contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all’obbligo di pubblicazione.