Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, la direzione del fondo redige il contratto del fondo e si procura l’accordo della banca depositaria.
Se intende modificare il contratto del fondo, la direzione del fondo si procura previamente l’accordo della banca depositaria e pubblica negli organi di pubblicazione del L-QIF:
un compendio delle principali modifiche;
l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del contratto possono essere ottenute gratuitamente; e
l’indicazione della data di entrata in vigore delle modifiche.
Si può omettere una pubblicazione secondo il capoverso 2 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, sul tenore delle modifiche e sulla data della loro entrata in vigore.
Le modifiche del contratto del fondo entrano in vigore al più presto:
nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento, 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3;
nel caso di un fondo contrattuale di investimento senza possibilità di riscatto in qualsiasi momento, il giorno successivo alla data in cui le quote possono essere riscattate nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se il contratto del fondo fosse disdetto il 30° giorno dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3.
Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, le modifiche possono entrare in vigore prima di quanto previsto al capoverso 4 se tutti gli investitori hanno dato il loro consenso per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3.
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