Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.1
Footnotes
Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585;FF 2012 3229). ↩
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