Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell’autorizzazione contemplato dall’articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF1.
Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.
I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo.