I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori.
L’articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni1non si applica ai fondi di investimento.
Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l’ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l’articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.
Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.