La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali.
Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del conferimento minimo all’atto della costituzione della SICAV.2