Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in:
beni fondiari, accessori inclusi;
partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l’acquisto e la vendita o la locazione e l’affitto di propri beni fondiari, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto;
quote di altri fondi immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo;
valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente.
La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo o la SICAV possa esercitare un influsso determinante.
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