La direzione del fondo e la SICAV possono procedere ad edificazioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l’acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili.
Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l’onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale.
Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
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