Il Consiglio federale può, a mente delle prescrizioni di investimento (art. 54–57, 59–62, 69–71, 118n e 118o ), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.1
Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011). ↩
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