Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto.
Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell’investimento collettivo di capitale aperto.
La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.
Se il rappresentante propone un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione.
Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.
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