(art. 73 cpv. 2 e 2bisLICol)
Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o a un depositario centrale in Svizzera o all’estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:1
- disponga di un’organizzazione d’esercizio adeguata, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei beni patrimoniali affidatigli;
- sia sottoposto a una verifica esterna periodica e che in tal modo sia assicurato che gli strumenti finanziari sono in suo possesso;
- custodisca i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che questa possa identificarli in qualsiasi momento, mediante raffronti periodici degli inventari, come appartenenti al patrimonio del fondo;
- rispetti le prescrizioni a cui sottostà la banca depositaria per quanto concerne l’adempimento dei compiti delegatigli e per evitare conflitti di interessi.