(art. 15 e 78 cpv. 3 LICol)
- Sono considerateExchange-Traded Funds (ETF) le quote o le classi di quote di un investimento collettivo di capitale aperto quotate costantemente in una borsa svizzera e per le quali almeno unmarket maker secondo l’articolo 41 lettera c LIsFi1assicura che il valore delle quote o delle classi di quote non si discosti in misura significativa dal valore netto di inventario indicativo.
- Un investimento collettivo di capitale può essere designato «Exchange-Traded Fund » o «ETF» soltanto se tutte le quote o classi di quote sono strutturate come ETF.
- Il prospetto deve contenere in particolare le seguenti indicazioni sull’ETF:
- indicazioni sulla quotazione e sul valore netto di inventario indicativo dell’ETF nonché sulmarket maker ;
- indicazioni che illustrino dove e con quale frequenza viene pubblicata la composizione del portafoglio ETF o del suo paniere di titoli;
- la descrizione della negoziazione dell’ETF sul mercato primario e su quello secondario e la descrizione dei rischi ad essa associati;
- il riferimento al diritto di riscatto diretto che gli investitori attivi sul mercato secondario possono far valere presso la direzione del fondo o la SICAV, con l’indicazione delle relative condizioni e dei costi associati.
- Per gli ETF che riproducono un indice, il prospetto deve contenere inoltre indicazioni:
- sul fornitore dell’indice e sull’indice riprodotto;
- sul metodo di riproduzione e sui rischi connessi;
- sul previsto errore di riproduzione in condizioni di mercato normali.
- Se l’ETF è gestito attivamente, occorre indicarlo nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento, nel prospetto, nel foglio informativo di base e nella pubblicità. Inoltre, nel prospetto devono essere indicati i dettagli dell’attuazione della politica di investimento.
- Se un investimento collettivo di capitale contiene sia classi di quote strutturate come ETF sia classi di quote che non lo sono:
- per la designazione delle classi di quote strutturate come ETF si deve utilizzare l’aggiunta «ETF»;
- nel prospetto devono essere pubblicati i dettagli sulle classi di quote strutturate come ETF, in particolare sulla modalità di funzionamento, sul commercio e su altre differenze rispetto alle altre classi di quote nonché sulle ripercussioni e sui rischi connessi per gli investitori;
- sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento, del prospetto e del foglio informativo di base così come nella pubblicità deve essere indicato che l’investimento collettivo di capitale contiene sia classi di quote strutturate come ETF sia classi di quote che non lo sono.