951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 14 cpv. 1terLICol)
Vi è una delega di compiti quando le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.
Sono compiti essenziali:
1 per una SICAV: i compiti secondo l’articolo 36 LICol;
per un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri: i compiti secondo l’articolo 124 LICol.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). ↩
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