951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 14 cpv. 1terLICol)
Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri possono delegare a terzi soltanto compiti che non rientrano nella competenza decisionale dell’organo di gestione o dell’organo dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo.
La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale.
L’organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:
non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l’istruzione, la sorveglianza e il controllo dei rischi dei terzi; o
non dispone dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.
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