951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 14 cpv. 1terLICol)
Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi degli investitori.
Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
le competenze e le responsabilità;
eventuali poteri di subdelega;
l’obbligo di rendiconto dei terzi;
i diritti di controllo delle SICAV e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
La delega deve essere formulata in modo da consentire alle SICAV o ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, ai loro organi di audit interni, alla società di audit e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.