(art. 20 cpv. 1 lett. a, 21 cpv. 3 e 63 LICol)
- Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari possono calcolare gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro vicine e che collaborano per conto dell’investimento collettivo di capitale alla progettazione, costruzione, compera o vendita di oggetti edilizi esclusivamente sulla base dei prezzi usuali del ramo.1
- Il perito incaricato delle stime verifica il conteggio degli onorari prima della loro liquidazione e fa eventualmente rapporto ai titolari dell’autorizzazione e alla società di audit.
- Non possono essere addebitate rimunerazioni per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell’autorizzazione o di un titolare a lui vicino.
- Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro amministrazione, alla gestione e al personale devono essere computate sulle rimunerazioni alle quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.2