(art. 63 cpv. 3 e 4 LICol)
- In singoli casi motivati la FINMA può, in virtù dell’articolo 63 capoverso 4 LICol, concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui all’articolo 63 capoversi 2 e 3 LICol se:
- questa possibilità è prevista nei documenti determinanti dell’investimento collettivo di capitale;
- la deroga è nell’interesse degli investitori;
- oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo immobiliare, un perito incaricato delle stime secondo l’articolo 64 capoverso 1 LICol, indipendente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo o dalla SICAV nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, conferma la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni.
- Conclusa l’operazione, la direzione del fondo o la SICAV redige un rapporto contenente:
- indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore il giorno determinante dell’assunzione o della cessione;
- i rapporti di stima dei periti permanenti incaricati delle stime;
- il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita redatto dal perito incaricato delle stime di cui al capoverso 1 lettera c.
- La società di audit conferma alla direzione del fondo o alla SICAV, nel quadro della sua verifica, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.
- Nel rapporto annuale dell’investimento collettivo di capitale sono menzionati i negozi autorizzati con persone vicine.
- Per i valori immobiliari su cui la direzione del fondo, la SICAV o persone ad esse vicine fanno eseguire progetti edilizi, la FINMA non può concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine.1