(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)
- Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono provvedere a un’efficace separazione dell’attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.
- La FINMA può disciplinare i dettagli e, in casi motivati, consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.