(art. 20 cpv. 1 lett. c e 23 LICol)
- Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono avvertire gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d’investimento.1
- Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall’emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell’investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l’utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un’eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee ).
- L’obbligo di informazione concernente le indennità per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale comprende il tipo e l’entità di tutte le commissioni e degli altri vantaggi pecuniari con cui questa attività deve essere indennizzata.
- Nell’esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono garantire una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l’esercizio di tali diritti.2