951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 26 cpv. 3 LICol)
Il contratto del fondo contiene in particolare le seguenti indicazioni:
la designazione del fondo d’investimento nonché la ditta e la sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore di patrimoni collettivi;
la cerchia degli investitori;
la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti agli investimenti;
la suddivisione in comparti;
le classi di quote;
il diritto di disdetta degli investitori;
l’esercizio contabile;
il calcolo del valore netto di inventario e dei prezzi di emissione e di riscatto;
l’utilizzazione dell’utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l’alienazione di beni e di diritti;
il tipo, l’ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori;
la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
gli organi di pubblicazione;
le condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto;
1 il luogo dove sono reperibili gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto, il foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi2e i rapporti annuali e semestrali;
l’unità di conto;
la ristrutturazione.
Nell’approvare il contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–g e ne accerta la conformità legale.
Su domanda della direzione del fondo, nell’approvare un fondo d’investimento contrattuale la FINMA esamina tutte le disposizioni del contratto del fondo e ne accerta la conformità legale se il fondo è destinato ad essere offerto all’estero e il diritto estero lo richiede.3
La FINMA può concretizzare il contenuto del contratto del fondo tenendo conto degli sviluppi internazionali.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459). ↩