(art. 26 cpv. 3 lett. b LICol)
- Il contratto del fondo descrive gli investimenti ammessi:
- secondo il tipo (diritti di partecipazione, diritti di credito, strumenti finanziari derivati; edifici d’abitazione, immobili a uso commerciale; metalli preziosi; merci di massa ecc.);
- per Paesi, gruppi di Paesi, settori o valute.
- Nel caso degli altri fondi ai sensi degli articoli 68–71 LICol e dei fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) secondo articolo 118a LICol, esso contiene inoltre indicazioni relative alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione.1
- Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.