Nel prospetto del fondo d’investimento devono essere designati uno o più organi di pubblicazione in cui le informazioni richieste dalla LICol e dalla presente ordinanza sono messe a disposizione degli investitori.2Quali organi di pubblicazione possono essere designati i media stampati o le piattaforme elettroniche accessibili al pubblico e riconosciute dalla FINMA.3
Negli organi di pubblicazione previsti a tale scopo devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti all’obbligo di pubblicazione per i quali agli investitori spetta un diritto di opposizione presso la FINMA, nonché lo scioglimento di un fondo di investimento.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.