(art. 26 cpv. 3 lett. k e 78 cpv. 3 LICol)
- Con il consenso della banca depositaria e l’approvazione della FINMA, la direzione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.
- I dettagli sono disciplinati nel prospetto. Quest’ultimo deve menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un’altra classe.
- La direzione del fondo pubblica negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all’articolo 27 LICol.
- L’articolo 112 capoverso 3 lettere a–c si applica per analogia.
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